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Statuto Feniarco

come approvato dall'Assemblea Straordinaria di Feniarco del 20 luglio 2023

Art. 1 - DENOMINAZIONE E DURATA

Ai sensi del Decreto Legislativo 117 del 2017 (di seguito indicato come “Codice del Terzo settore”) e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni Regionali Corali (FE.N.I.A.R.CO.) APS, a seguire indicata come “Associazione”.

L’Associazione ha durata illimitata e potrà assumere personalità giuridica. 

Dall’iscrizione nel RUNTS, l’acronimo APS o l’indicazione di “Associazione di Promozione Sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione e indicati negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - SEDE

L’Associazione ha sede legale nel Comune di San Vito al Tagliamento (PN). Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti. 

L’Associazione opera in ambito nazionale e internazionale e può avere sede operativa territoriale presso i propri associati.  

Art. 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ 

L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. 

In particolare, si propone di:
  • valorizzare, promuovere e diffondere la musica corale, nelle più svariate accezioni, nel contesto nazionale e internazionale;
  • incentivare forme di collaborazione e di coproduzione musicale tra gli associati favorendo e coordinando lo sviluppo di progetti di rete su scala nazionale;
  • rappresentare la coralità italiana all’interno di enti e organismi nazionali e internazionali che perseguono le medesime finalità e stabilire relazioni, partnership e accordi di collaborazione con i soggetti che portano ad accrescere il valore dell’entità coro nel più ampio contesto sociale e culturale;
  • curare la formazione di direttori, cori e cantori promuovendo masterclass, accademie, seminari e altri percorsi formativi di perfezionamento con l’intento di accrescere il valore della coralità italiana;
  • favorire la produzione di nuove composizioni corali valorizzando i compositori italiani e offrendo loro significative occasioni di approfondimento e di promozione;
  • ideare progetti su scala nazionale per la digitalizzazione delle informazioni, per la salvaguardia del patrimonio corale nazionale, per l’innovazione e lo sviluppo della coralità a trecentosessanta gradi;
  • promuovere la ricerca musicologica, anche con riferimento al campo della musica popolare, nell’ambito della letteratura corale italiana dei diversi secoli;
  • stabilire rapporti continuativi con gli organi centrali dello Stato e con le forze politiche e sociali del Paese, al fine dell’adozione di provvedimenti che qualifichino e sostengano la coralità italiana nelle sue differenti espressioni. 

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi come previsto all’art. 5 comma 1 lett. d), lett. f), lett. i), lett. k), lett. l), e lett. m) del Codice del Terzo settore:
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
m) servizi strumentali a enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore. 

Il perseguimento delle suddette finalità di interesse generale, negli indicati settori, si concretizza nell’esercizio delle seguenti azioni:
  • coordinamento e valorizzazione delle attività di interesse nazionale promosse e realizzate dagli associati con l’intento di ampliare il numero dei fruitori e dei soggetti coinvolti nelle iniziative proposte;
  • organizzazione di festival, concerti, convegni, seminari, tavole rotonde, lezioni, approfondimenti, ricerche e altre iniziative di rilevanza nazionale e internazionale in collaborazione con le Associazioni Regionali Corali, con particolare attenzione alle nuove generazioni;
  • organizzazione di iniziative formative, articolate secondo le differenti esigenze e modalità, destinate a cori, cantori, direttori, compositori, manager musicali e altre figure coinvolte nelle attività corali;
  • pubblicazione di partiture, studi, ricerche e altre edizioni musicali di particolare interesse rivolte alla coralità italiana e internazionale;
  • collaborazione con le istituzioni didattiche con l’intento di garantire l’educazione musicale e la pratica corale nelle scuole di qualsiasi ordine e grado quale elemento fondamentale della formazione personale di ciascun individuo;
  • sottoscrizione di convenzioni, accordi o protocolli volti ad agevolare la realizzazione delle attività da parte degli associati, ai vari livelli. 

A decorrere dal perfezionamento dell’iscrizione dell’Associazione nell’ulteriore sezione dedicata alle “reti associative” del Terzo settore, l’Associazione svolgerà a livello nazionale, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore ad essa associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali. Essa, inoltre, promuoverà partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e con soggetti privati, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni. 

In qualità di rete associativa del Terzo settore, l’Associazione potrà inoltre esercitare, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, le seguenti attività: 
a) monitoraggio dell’attività degli enti associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.  

L’Associazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’Assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività. 

L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del Codice del Terzo settore.  

Art. 4 - SOCI: DIRITTI E DOVERI 

Sono ammesse a far parte dell’Associazione le Associazioni Regionali Corali (Provinciali nel caso delle Province Autonome) che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno. Le Associazioni Regionali Corali (Provinciali nel caso delle Province Autonome) sono rappresentate dal rispettivo Presidente ovvero da altro delegato permanente. 

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale, fermo restando quanto stabilito al comma precedente. 

Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati e partecipare alle iniziative messe in campo dell’Associazione;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell’Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. 

L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art. 12 dello Statuto. 

Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
d) L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.  

Art. 5 - PROCEDURA DI AMMISSIONE 

Ai fini dell’adesione all’Associazione è necessario presentare domanda per iscritto impegnandosi ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa. 

Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. 

L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. 

L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche associative sono elettive e gli associati hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. 

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. 

L’Associazione non dispone limitazioni, con riferimento alle condizioni economiche, e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.  

Art. 6 - CAUSE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO 

La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro la fine dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto.

L’associato può, invece, essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità. 

Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto. 

L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.  

ART. 7 - VOLONTARI 

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. 

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. 

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.  

ART. 8 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE 

Gli organi dell’Associazione sono:
1. L’Assemblea;
2. Il Presidente;
3. I Vicepresidenti;
4. Il Consiglio Direttivo;
5. L’Organo di controllo;
6. L’Organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore;
7. Il Collegio dei probiviri. 

Il mandato dei componenti degli Organi Sociali è di durata triennale. 

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.  

Art. 9 - ASSEMBLEA: COMPOSIZIONE, MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO 

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale. 

Ciascun associato è rappresentato dal Presidente o altro rappresentante permanente di ciascuna Associazione Regionale Corale aderente, ivi comprese le Federazioni delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

In caso di impedimento del Presidente o del delegato permanente, le Associazioni Regionali possono conferire delega scritta a un proprio rappresentante con il conferimento dei poteri per esprimere il voto dell’Associazione Regionale associata. 

Non sono ammesse deleghe a rappresentanti di Associazioni Regionali Corali diverse dalla propria. 

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. 

L’Assemblea è convocata tramite avviso scritto, inoltrato anche tramite e-mail, da inviarsi con almeno 15 giorni di preavviso con il quale viene determinata, di volta in volta, la sede della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. 

L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino la necessità. 

L’Assemblea può regolarmente tenersi anche in videoconferenza.  

ART. 10 - ASSEMBLEA ORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM 

È compito dell’Assemblea ordinaria:
  • determinare le linee generali programmatiche dell’associazione;
  • approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare il programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare il Presidente, i due Vicepresidenti e gli altri due componenti del Consiglio Direttivo;
  • eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo;
  • eleggere e revocare l’organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 31 del Codice del Terzo settore;
  • nominare e revocare i membri della Commissione Artistica;
  • nominare e revocare i membri di eventuali gruppi di lavoro o altri organismi informali per lo studio e l’approfondimento di temi e attività specifiche;
  • decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
  • approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;  
  • deliberare, di anno in anno, le quote associative su proposta del Consiglio Direttivo;
  • deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale. 

L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. 

Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono vincolanti anche per i non intervenuti.  

ART. 11 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA: COMPETENZE E QUORUM 

È compito dell’Assemblea straordinaria:
  • deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione. 

Nel caso di deliberazioni relative a modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto con la maggioranza di almeno i due terzi dei votanti. 

Le deliberazioni relative allo scioglimento dell’Associazione richiedono la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto con la maggioranza di almeno i tre quarti dei votanti. 

Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria dovranno risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono vincolanti anche per i non intervenuti. 

Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto sono vincolanti anche per i non intervenuti.  

ART. 12 - ASSEMBLEA: REGOLE DI VOTO 

Ciascun associato ha diritto a un solo voto. 

L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum. 

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.  

Art. 13 - PRESIDENTE 

Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri soci. Dura in carica tre anni e può essere rieletto. 

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. 

Il Presidente presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo. 

In caso di assenza o di impedimento egli può essere sostituito dal Vicepresidente vicario, anche ai fini della legale rappresentanza. 

Il Presidente può adottare provvedimenti di particolare urgenza qualora se ne verifichino le necessità. 

Qualora il Presidente decada per qualsiasi motivo, un Vicepresidente convoca, entro un mese, l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.  

Art. 14 - VICEPRESIDENTI 

I Vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea tra i propri soci. Collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza per qualsiasi motivo, anche nella legale rappresentanza.

I Vicepresidenti durano in carica tre anni e possono essere rieletti. 

Il Vicepresidente più anziano di età assume il ruolo di Vicepresidente vicario.

Art. 15 - CONSIGLIO DIRETTIVO 

Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea tra i propri soci. È composto da: Presidente, due Vicepresidenti e due Consiglieri. 

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione finalizzati alla realizzazione delle attività statutarie. In particolare:
  • attua gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea;
  • predispone il programma annuale e pluriennale di attività da presentare all’Assemblea;
  • predispone il bilancio di esercizio da presentare all’Assemblea;
  • predispone l’eventuale bilancio sociale da presentare all’Assemblea;
  • predispone l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e/o altri regolamenti da presentare all’Assemblea;
  • delibera la convocazione dell’Assemblea e cura l’esecuzione delle delibere assembleari;
  • decide l’eventuale quota associativa;
  • cura la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
  • individua le attività diverse da quelle di interesse generale già indicate all’art. 3 del presente Statuto;
  • cura l’amministrazione dell’Associazione e provvede alla liquidazione delle relative spese entro il limite massimo stabilito dal bilancio preventivo annuale approvato dall’Assemblea;
  • instaura i rapporti di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  • ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  • riceve, accetta e respinge le eventuali domande di adesione da parte di nuovi soci;
  • delibera in ordine all’eventuale perdita dello status di socio;
  • adotta ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
  • adotta tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all’anno per la predisposizione del bilancio consuntivo da portare in Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, anche tramite e-mail, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. 

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. 

Il Consiglio Direttivo può regolarmente tenersi anche in videoconferenza.  

ART. 16 - ORGANO DI CONTROLLO: COMPOSIZIONE, DURATA E FUNZIONAMENTO 

L’organo di controllo è formato da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. 

L’organo di controllo rimane in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. 

Esso nomina al proprio interno un Presidente. 

Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione. 

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.  

ART. 17 - ORGANO DI CONTROLLO: COMPETENZE 

È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
d) esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
e) attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’art. 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
g) Nei casi previsti dall’art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
h) L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.  

ART. 18 - ORGANO DI REVISIONE 

L’organo di revisione, qualora nominato al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 31 del Codice del Terzo settore, è formato da un unico componente, eletto dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell’organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti. 

L’organo di revisione rimane in carica tre anni e il suo componente è rieleggibile.  

Art. 19 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è eletto dall’Assemblea all’esterno della stessa, tra i componenti delle Associazioni aderenti.

Il Collegio dei probiviri dirime le controversie tra gli associati. 

Il Collegio giudica "ex bono et aequo".  

Art. 20 - COMMISSIONE ARTISTICA 

La Commissione Artistica è formata da cinque a otto componenti nominati dall’Assemblea in base ai requisiti specificati nel regolamento. Essi durano in carica per non più di due mandati consecutivi. 

L’appartenenza alla Commissione Artistica è incompatibile con altre cariche associative. 

La Commissione Artistica è un organo consultivo che supporta il Consiglio Direttivo nella stesura dei progetti artistici dell'Associazione nel quadro delle finalità indicate dall’art. 3 del presente Statuto. Tali progetti potranno essere sottoposti dal Presidente all’Assemblea per l’approvazione nell’ambito del programma annuale o pluriennale dell’Associazione.  

ART. 21 - LIBRI SOCIALI E REGISTRI 

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
a) il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; 
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo e degli altri organi sociali;
d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. 

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente.  

ART. 22 - RISORSE ECONOMICHE 

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: 
  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore. 

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 c. 2 del Codice del Terzo settore nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.  

ART. 23 - BILANCIO D’ESERCIZIO 

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Viene redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione. 

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno. 

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del Codice del Terzo settore, l’associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.  

ART. 24 - SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO 

Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria Le deliberazioni relative allo scioglimento dell'Associazione richiedono la presenza di almeno i due terzi degli aventi diritto al voto con la maggioranza di almeno i tre quarti dei votanti. 

L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, c. 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art. 9 del Codice del Terzo settore.  

ART. 25 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Le controversie tra gli Associati sono risolte dal Collegio dei Probiviri con decisione equitativa in base all’art. 19 dello Statuto. 

In caso di controversie tra l’Associazione - e/o i suoi organi - e gli Associati, comunque su questioni attinenti all’applicazione dello Statuto / Regolamento, verrà preliminarmente tentata la conciliazione avanti a un organismo di mediazione presente sul territorio ove ha sede l’Associazione. 

In ipotesi di fallimento della mediazione, ad occuparsene in via esclusiva sarà il Foro competente.

ART. 26 - NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto e relativo Regolamento, si fa riferimento - in quanto compatibili - alle norme contenute nel Codice del Terzo settore, nel Codice Civile, nelle Leggi vigenti in materia e ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.  

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