Nel corso degli ultimi mesi sono circolate diverse informazioni relative all’obbligo per le associazioni di adeguare il proprio statuto entro il 2 agosto 2019 in vista dell’iscrizione al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Con la circolare n. 13 del 31 maggio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito alcuni termini di questa scadenza.
“La previsione recata dal citato articolo 101, comma 2, per altro verso attribuisce ad ODV, APS ed ONLUS iscritte ai registri la facoltà di utilizzare entro la medesima data del 3 agosto 2019, per gli adeguamenti statutari, limitatamente alle nuove disposizioni inderogabili o per introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria (per l'individuazione delle varie ipotesi si rinvia alla circolare n. 20/2018, pubblicata sul sito ministeriale), il regime cd. "alleggerito", ovvero quello delle modalità e delle maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Giova evidenziare come la potestà modificativa dello statuto secondo il regime alleggerito sia destinata ad estinguersi solo allo spirare del termine di 24 mesi legislativamente fissato, sicché un eventuale adeguamento statutario già intervenuto non consuma la potestà di apportare, nell'arco temporale sopra considerato, ulteriori modifiche allo statuto secondo il regime alleggerito, purché, beninteso, nel rispetto dei limiti indicati dalla norma.
Per altro verso, occorre ribadire che gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore (preesistenti al d.lgs. n.117/2017) ma non ancora iscritti ai relativi registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al Codice del Terzo settore dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze rinforzate, abitualmente impiegate in tali casi) senza beneficiare del regime alleggerito previsto solo per gli enti già provvisti della qualifica derivante dall'iscrizione […]"
E inoltre:
"In pendenza del procedimento di controllo, gli enti iscritti nei previgenti registri della promozione sociale e del volontariato sopra menzionati continuano ad essere considerati APS ed ODV, anche sotto il profilo degli effetti derivanti dalla rispettiva qualifica. L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine perentorio di 60 giorni (art. 54 comma 3) determinerà la mancata iscrizione dell'ente nel RUNTS. [...]"
Al tempo stesso non vi sono, ad oggi, obblighi o disposizioni riguardanti le associazioni non attualmente iscritte ai registri APS e ODV, ovvero la maggior parte dei cori. Fino all’entrata in vigore delle norme applicative riguardanti l’attivazione del nuovo Registro Unico del Terzo Settore, resta in vigore l’attuale normativa.
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